A cura di Federico Crisafulli, Matteo Mircea, Matteo Troiani 4E.
Il lavoro dei riders è un lavoro subordinato o un lavoro autonomo?
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto legislativo 81/2015 così come modificato dalla legge 128/219 che prevede norme specifiche di tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Tale modifica della normativa ha introdotto una distinzione tra due regimi di lavoro, ciascuno dei quali prevede diverse forme di tutela e di garanzie del lavoro dei rider. In base al tipo di prestazione lavorativa offerta, ciascun lavoratore può essere soggetto ai regimi di etero-organizzazione o lavoro autonomo. Si parla di etero-organizzazione quando si viene a formare un rapporto di collaborazione tra il Rider e le imprese utilizzatrici della sua prestazione, la quale deve essere sia personale che continuativa. Allo stesso tempo, tale prestazione offerta deve essere diretta dall’impresa che ne fa utilizzo, ed è quindi per questo motivo che si estende ai ciclo-fattorini parte della normativa prevista per i lavoratori subordinati. Si introducono nel regime di etero-organizzazione particolari diritti e garanzie solitamente destinati ai lavoratori dipendenti senza però riqualificare il rapporto di collaborazione tra riders e imprese in termini di lavoro subordinato. Si parla di lavoro autonomo quando i riders lavorano in maniera completamente autonoma, cedendo la propria prestazione lavorativa solamente dietro al pagamento di un corrispettivo da parte dell’impresa committente che richiede l’esecuzione della prestazione lavorativa. All’interno di questo regime, viene ovviamente applicata tutta quella parte della normativa dedicata ai lavoratori autonomi, che concede ai Riders i diritti e forme di tutela riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro quali il diritto a ricevere una copertura assicurativa in casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il diritto alla tutela della propria privacy, dignità e libertà, il diritto a ricevere qualsiasi informazione riguardante le condizioni poste dall’impresa committente sul contratto di lavoro, il diritto a ricevere un compenso minimo per le ore di lavoro svolte, il diritto ad avere accesso ad un’indennità economica del 10% quando la prestazione lavorativa viene ad essere eseguita in casi straordinari (lavoro svolto di notte, durante le festività o durante condizioni metereologiche avverse).
I Tribunali di tutta Italia (Palermo, Bologna, Firenze, Milano) stanno lavorando sull’interpretazione della normativa e su quale sia il contratto di lavoro più adeguato per i rider. Di recente è stato, inoltre, firmato un importante accordo tra il sindacato UGL e Assodelivery, che vede i fattorini come lavoratori autonomi e garantisce una paga minima di 10 euro all’ora, un premio di 600 euro ogni 2.000 consegne effettuate ed un’indennità in caso di lavoro festivo e notturno o brutto tempo. Sono inoltre previste coperture sugli infortuni e assicurazione per danni a terzi e le piattaforme si impegnano a fornire caschi e giubbotti catarifrangenti. Gli altri sindacati (CGIL, CIS, UIL) contestano però questo accordo in quanto, a loro parere, discriminante e reputano si debba procedere su altre strade per i diritti dei rider. In un’intervista al sindacato Riders Union Roma, viene riportato che alla maggioranza della categoria questo contratto separato non piace perché porta ad abbassare i compensi per il passaggio da un modello di cottimo a un cottimo temporale con il quale, infatti, i riders verrebbero pagati per il tempo consegna che le aziende reputano sia congruo per quell’ordine.
Parlando di dati in riferimento ai contratti dei riders, il tempo di lavoro settimanale si aggira tra le 0 e le 48 ore di lavoro in base alle decisioni del lavoratore, non sono pagati per gli intervalli o per il traffico che incontrano durante l’orario di lavoro, dato che vengono retribuiti solo per l’effettivo tempo necessario alla consegna stimato. Inoltre, il contratto di lavoro prevede un pagamento a cottimo (per la prestazione) e non viene tutelata la malattia, i lavoratori infatti non vengono pagati o assicurati per il loro periodo di inattività corrispondente. Viene invece garantita dalla legge 128/2019 l’indennità di infortunio durante l’orario di lavoro e l’assicurazione per danni personali e contro terzi. Da parte dei riders, però, si sono alzate numerose polemiche che riguardano l’indennità dal licenziamento, chiedendo di avere un preavviso minimo di 30 giorni e la possibilità di rivolgersi ad un Tribunale per fare ricorso. Un altro punto fondamentale è il famoso algoritmo che sta alla base di queste piattaforme di delivery. Più un rider è attivo e accetta consegne, più ha la possibilità di scalare le classifiche e accedere più facilmente agli ordini durante il suo orario di lavoro, anche a scapito della propria salute e della propria sicurezza.
Una presa di posizione da segnalare nella vicenda è quella di Just Eat che ha promesso che nel 2021 assumerà 3.000 dipendenti italiani, trasformando il loro contratto in lavoro dipendente. Il contratto prevede uno stipendio di 7,5 euro per ora, che è il più basso possibile ottenuto dall’azienda. Essi hanno adottato il modello Scoober, che passa dal pagamento a cottimo alla paga oraria e un bonus consegna.
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