Il fenomeno del cybersquatting

Secondo l’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act, il Cybersquatting consiste nel registrare o utilizzare un dominio Web in mala fede, per cercare di ricavarne profitti, il cybersquatter acquista il dominio  prima che la compagnia lo abbia registrato, per poi rivenderlo all’azienda ad un prezzo più alto del semplice costo di registrazione. 

Esistono diverse tipologie di Cybersquatting:

  • Cybersquatting con intento criminoso, ha lo scopo di ottenere un ricavo monetario, rivendendo il dominio al legittimo proprietario dei diritti sul marchio.
  • Typosquatting/punycode, creazione di un sito di phishing con una “differenza” ortografica, che può essere utilizzato per spingere l’utente a condividere dati personali o a scaricare software contenenti malware.
  • Gripe sites, siti web creati ad hoc per ingannare ed offendere persone, politici e grandi compagnie.
  • Name jacking, l’acquisto di un dominio con il nome di una persona che permette, quindi, di dirigere le ricerche per tale persona al portale. 
  • Furto d’identità, acquisto dei domini non rinnovati in seguito alla scadenza della registrazione.

In caso di Cybersquatting il proprietario del nome/segno violato puó rivolgersi ad un ente giudiziario per denunciare l’utilizzo illecito di un nome a dominio non autorizzato, secondo le policy ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  Affinché un dominio venga considerato abusivo devono verificarsi le seguenti condizioni: gli autori di cybersquatting devono aver registrato il dominio con scopi disonesti, chi richiede la riallocazione dei domini deve avere chiari diritti su di essi, il nome a dominio deve essere uguale o confondibile con quello della persona che richiede la riassegnazione. In caso di controversia sul dominio “.it”, è necessario informare prima il dominio Registry.it. Sono due le vie percorribili: l’arbitrato quando la  risoluzione dell’opposizione è affidata a un collegio arbitrale esperto in materia .it, oppure per procedura di riassegnazione, che viene svolta da apposite società professionali denominate “Dispute Resolution Service Providers”, le quali verificano che il dominio non sia stato registrato in modo doloso. Se si ha una controversia su un dominio non “. it”, molti paesi si basano su una serie di regole stabilite dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), denominate Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). L’OMPI gestisce le controversie relative agli altri domini al fine di evitare il ricorso in tribunale.  Il dominio nazionale nella maggior parte dei casi segue il percorso della mediazione o dell’arbitrato. Per tutelarsi dal “cybersquatting” si consigliano alcune azioni, ovvero partire dal registrare i propri marchi presso l’ufficio brevetti e marchi, per poi successivamente verificare  la scadenza di essi e rinnovarli per evitare che altri li acquistino. Un’altra azione di tutela è quella di avere un responsabile incaricato del dipartimento di informatica che si occupi di registrare i domini, verificarne il corso di validità  ed eventualmente registrarne altri. Nel caso ci si avvalga di un sito esterno per la creazione del dominio o di un servizio di assistenza, è importante evitare di registrare il dominio tramite quest’ultimo. Nel caso fosse possibile, ricorrere al rinnovo automatico del dominio potrebbe essere utile.

Un esempio concreto di cybersquatting é quello rilevato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (CERT-AGID), la quale, nel mese di marzo, ha scoperto una campagna email spam che promuoveva  la diffusione di un applicativo contraffatto di immuni (chiamato IMMUNI.exe) tramite un sito della Federazione Ordini Farmacisti Italiana fasullo, la cui unica differenza con il dominio originale (fofi.it) stava nella presenza di una i maiuscola (fofI.it).

Al fine di comprendere meglio il fenomeno del cybersquatting  proponiamo di seguito una sintesi di alcuni casi.

Il caso Moncler

Moncler S.p.a., società nota per la produzione di abbigliamento sportivo di lusso, ha agito contro tre individui cinesi, nonché  titolari di una cinquantina di nomi a dominio, in cui nell’SLD era presente il marchio “Moncler”, alcuni esempi sono: “www.outletmonclerruk2015.com” oppure “www.outletmonclerus.com”.  Questi nomi a dominio portavano a siti web dove veniva imitato il sito ufficiale di Moncler e all’interno del quale venivano vendute merci contraffatte. La vicenda giudiziaria si è conclusa  con il trasferimento coattivo dei nomi a dominio abusivi in favore della Moncler.

Il caso Ikea

ıĸea.com, dominio che non desta sospetto fino a quando non si nota che i primi due caratteri non sono normali caratteri alfabetici, ma di simboli che graficamente richiamano le lettere i e k. In questo caso non ci sono differenze tra i caratteri del dominio “originale” e di quello “contraffatto”, perché da un punto di vista tecnico “ıĸ” sono due elementi grafici nettamente distinti rispetto a “ik”. Il Membro Unico del Collegio ha evidenziato che le differenze tra “ıĸea.com” e “ikea.com” sono quasi impercettibili e  che l’utilizzo del punycode per creare un nome a dominio indistinguibile rispetto ad un marchio registrato famoso evidentemente non impedisce di riscontrare identità o confondibilità tra i due. In conclusione il nome a dominio ıĸea.com è stato riassegnato alla Inter Ikea System B.V. 

Il caso  Jacquemus 

Il marchio ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con vendite che continuano a raddoppiare, fenomeno che ha inevitabilmente attratto l’attenzione dei cybersquatters. Il convenuto cinese ha registrato in data 4 maggio 2020 il nome a dominio “fashionjacquemus”, molto simile al marchio della ricorrente, l’azienda Jaquemus. Tale Domain name riportava ad un sito contenente prodotti simili a quelli di Jacquemus, ma a prezzi estremamente ridotti, riproducendo anche immagini del sito web originale, senza il consenso del denunciante. È stata in conclusione provata la contraffazione del marchio, nonché la concorrenza sleale e l’utilizzo in malafede di immagini appartenenti al sito web della casa di moda parigina e dei prodotti contraffatti. Il 4 agosto 2020 è stato presentato un reclamo da parte dell’azienda Jaquemus all’ OMPI, la quale ha ottenuto il trasferimento del nome a dominio a “Jaquemus.com”

A cura della classe 4E – SIA

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